CBAM verso la piena operatività: le nuove regole UE per i verificatori

27 Novembre 2025

Introduzione

Il 20 novembre 2025 la Commissione UE ha diffuso una bozza di un Regolamento delegato destinata a integrare il Regolamento CBAM con la definizione delle regole per l’accreditamento dei “verificatori CBAM”, cioè organizzazioni o enti incaricati di verificare la correttezza dei valori dichiarati nella Relazione CBAM

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La bozza del Regolamento

Il 20 novembre 2025 la Commissione europea ha diffuso una bozza del Regolamento delegato (EUR-Lex – C(2025)7845 – EN – EUR-Lex) destinata – una volta adottata e pubblicata in via ufficiale – a integrare il Regolamento (UE) 2023/956 sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Si tratta di un intervento normativo di rilievo, che rappresenta un tassello essenziale in vista dell’entrata in vigore del periodo definitivo del CBAM, fissata per il 1° gennaio 2026.

Cosa prevede la bozza del nuovo Regolamento

La nuova bozza regolamentare ha il compito di definire in modo chiaro le regole per l’accreditamento dei cosiddetti “verificatori CBAM”, ossia le organizzazioni o gli enti incaricati di verificare la correttezza dei valori delle emissioni incorporate nei prodotti CBAM dichiarati nella Relazione CBAM dagli importatori europei o dai loro rappresentanti indiretti.

 

La proposta individua gli ambiti di accreditamento CBAM per cui possono accreditarsi i verificatori e i requisiti che devono avere i verificatori (es. indipendenza, competenze tecniche definite, ecc.).

 

Tra le altre novità, è inoltre prevista una specifica procedura di accreditamento e un monitoraggio periodico dei verificatori.

L’importanza del nuovo Regolamento

Questo regolamento “di dettaglio” sui verificatori è cruciale per assicurare che il CBAM funzioni nella pratica, in modo tale che le dichiarazioni sulle emissioni, se non basate sui valori predefiniti della Commissione UE, non siano forzate, che i controlli siano indipendenti e attendibili e che ci sia trasparenza. Senza un meccanismo di verifica efficace, il CBAM non potrebbe garantire né equità per le industrie europee, né credibilità ambientale.