CBAM: la Commissione UE propone il rafforzamento del meccanismo nel periodo definitivo

23 Dicembre 2025

Introduzione

Il 17 dicembre 2025 la Commissione UE ha adottato un pacchetto articolato di proposte di atti delegati e di esecuzione relative alla fase definitiva del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), insieme a due proposte di Regolamento volte a rafforzare l’efficacia del meccanismo nel contrasto alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage).

CBAM 2025 (1)

Le proposte

Il 17 dicembre 2025 la Commissione UE ha adottato un pacchetto articolato di proposte di atti delegati e di esecuzione relative alla fase definitiva del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), insieme a due proposte di Regolamento volte a rafforzare l’efficacia del meccanismo nel contrasto alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage). Il comunicato ufficiale della Commissione è disponibile qui.

 

Le iniziative si inseriscono nel quadro dell’attuazione progressiva del CBAM dopo il periodo transitorio (2023–2025) e mirano ad allineare ulteriormente la politica commerciale e climatica dell’UE agli obiettivi del Green Deal.

Estensione del CBAM: un cambiamento strategico dal 2028

Uno degli elementi più rilevanti del pacchetto riguarda la proposta di estensione dell’ambito di applicazione del CBAM a partire dal 1° gennaio 2028.
Secondo quanto previsto, il meccanismo potrebbe essere esteso a circa 180 prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio, ampliando in modo significativo l’attuale perimetro.

 

I prodotti interessati includerebbero, tra gli altri macchinari e apparecchiature industriali (es- supporti metallici di base, cilindri, radiatori industriali, macchine per la fusione), beni di consumo e per la casa (es. lavatrici e asciugatrici)

 

La proposta è accompagnata da un elenco dettagliato dei prodotti e dei relativi codici doganali, disponibile nell’Allegato alla proposta.

Fondo temporaneo per la decarbonizzazione: sostegno mirato alle imprese UE

Accanto all’ampliamento dell’ambito di applicazione del CBAM, la Commissione ha presentato una ulteriore proposta di Regolamento volta all’istituzione di un fondo temporaneo per la decarbonizzazione.

 

Il fondo sarebbe destinato ai produttori dell’UE maggiormente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni, con l’obiettivo di:

 

  • mitigare il rischio di perdita di competitività sui mercati internazionali

 

  • contrastare la concorrenza di beni importati a basso costo ma ad alta intensità di carbonio.

 

Il finanziamento del fondo deriverebbe in parte dalle entrate generate dalla vendita dei certificati CBAM e sarebbe subordinato a impegni concreti di decarbonizzazione da parte delle imprese beneficiarie. In questo senso, il meccanismo intende premiare gli investimenti in tecnologie pulite e la riduzione effettiva delle emissioni nei processi produttivi.

Relazione di riesame del CBAM: valutazione del periodo transitorio

Contestualmente, la Commissione ha pubblicato una relazione di riesame sul funzionamento del CBAM, basata sull’esperienza maturata durante il periodo transitorio (2023–2025). La relazione analizza in particolare:

 

  • l’efficacia del CBAM nel prevenire la rilocalizzazione delle emissioni;

 

  • il contributo del meccanismo alla diffusione globale di un prezzo del carbonio;

 

  • gli aspetti di governance e amministrazione del sistema;

 

  • le opportunità di cooperazione con Paesi terzi per migliorare l’attuazione delle norme e favorire la decarbonizzazione a livello globale.

Atti delegati e di esecuzione per il periodo definitivo

Il pacchetto adottato dalla Commissione comprende inoltre, come anticipato, numerosi atti delegati e di esecuzione, alcuni dei quali già pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’UE in particolare:

 

  • la metodologia di calcolo delle emissioni incorporate;

 

  • il calcolo dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita dei certificati CBAM da restituire (si veda il Reg. di implementazione (UE) n. 2025/2620);

 

  • le informazioni comunicate dalle autorità doganali;

 

  • la definizione e l’utilizzo dei valori predefiniti;

 

  • il calcolo e la pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM (si veda il Reg. di implementazione (UE) n. 2025/2548);

 

  • i principi applicabili alla verifica delle emissioni;

 

  • le condizioni e le procedure per lo status di dichiarante CBAM autorizzato (si veda il Reg. di implementazione (UE) n. 2025/2549);

 

  • il funzionamento del registro CBAM definitivo (si veda Reg. di implementazione (UE) 2025/2550);

 

  • le regole per l’accreditamento, la vigilanza e il riconoscimento reciproco dei verificatori.

Un passo chiave verso la neutralità climatica dell’UE

Le misure proposte si collocano nel più ampio percorso dell’Unione europea verso la neutralità climatica entro il 2050. Il CBAM, in coordinamento con il sistema ETS, rappresenta uno strumento centrale per garantire che gli obiettivi climatici dell’UE siano perseguiti senza distorsioni competitive. Le proposte e gli atti di implementazione e delegati adottati dalla Commissione, quindi, avranno un impatto significativo sul mercato europeo, rafforzando il ruolo del CBAM come leva per una transizione industriale equa e sostenibile e premiando le imprese che investono concretamente nella decarbonizzazione.