Brexit, accordo commerciale tra Unione Europea e Regno Unito
Dopo quasi un anno di trattative, il 24 dicembre 2020 l’Unione Europea e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo commerciale post Brexit, evitando così il temuto “no deal” e l’applicazione di nuovi dazi secondo le regole base del WTO. Il nuovo accordo di libero scambio è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 in via provvisoria, fino al 28 febbraio, in attesa dell’approvazione formale da parte del Parlamento Europeo.
Due mercati distinti
Il 1º gennaio 2021, al termine del periodo di transizione avviato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di recesso dall’UE, il Regno Unito ha lasciato il mercato unico e l’unione doganale europea, ponendo fine alla libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra i due paesi.
UE e Regno Unito costituiscono ora due mercati distinti dal punto di vista normativo e giuridico. Le loro operazioni commerciali sono considerate non più scambi intracomunitari, ma importazioni ed esportazioni che richiedono specifici adempimenti doganali, quali ad esempio: classificazione doganale, identificazione dell’origine preferenziale della merce, rappresentante doganale, certificazioni tecniche, dichiarazioni, svincolo e immissione in consumo del prodotto.
Il nuovo accordo commerciale di libero scambio
Per gli aspetti commerciali l’intesa tra UE e Regno Unito si traduce in un accordo di libero scambio che consente benefici e semplificazioni, riducendo le nuove barriere commerciali implicite nella Brexit. La novità è rappresentata dalla cancellazione dei dazi doganali sui prodotti che si sarebbero dovuti applicare in caso di no deal.
Per poter usufruire dell’annullamento del dazio le imprese devono provare che i propri prodotti rispettino le regole di origine preferenziale delle merci previste dall’accordo. In sostanza il prodotto deve essere o interamente realizzato nell’area di libero scambio oppure lavorato in quest’area in misura sufficiente. L’accordo prevede infatti il “cumulo completo”, il che significa che ai fini dell’origine le imprese possono tenere conto non solo dell’origine dei materiali utilizzati, ma anche della lavorazione avvenuta in UE o nel Regno Unito.
Un’importante semplificazione è rappresentata dalla dichiarazione di origine preferenziale del prodotto, che per tutto il 2021 può essere autocertificata dall’esportatore italiano od europeo anche in assenza di una dichiarazione del fornitore (che potrà essere emessa successivamente, ma non oltre il 1° gennaio 2022). Inoltre, le imprese possono autocertificare l’origine preferenziale del prodotto anche se non sono iscritte al sistema Rex (come previsto dagli altri accordi di libero scambio), potendo quindi operare con il solo codice Eori.
Un’ulteriore facilitazione doganale prevista dall’accordo riguarda il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO.
Per quanto riguarda gli aspetti di conformità, è possibile dichiarare con autocertificazione la conformità per i prodotti a basso rischio e sono previste agevolazioni per altri prodotti in settori specifici, quali automotive, vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici. In ogni caso, tutte le merci britanniche importate in UE dovranno soddisfare gli standard normativi europei, anche in materia di sicurezza.