Beni a duplice uso: i dati UE sui controlli delle esportazioni

24 Ottobre 2023

Nel 2021, gli Stati membri dell’Unione Europea hanno esaminato 38.500 domande di esportazione di prodotti a duplice uso, per un valore di 45,5 miliardi di EUR. A causa di rischi per la sicurezza, le esportazioni sono state bloccate in 568 casi, per un valore totale di 7 miliardi di EUR. È quanto emerge dall’aggiornamento statistico sull’attuazione del Regolamento 2021/821 sui controlli delle esportazioni per i beni a duplice uso, pubblicato il 19 ottobre scorso dalla Commissione europea, che integra la precedente relazione annuale 2022, che presentava dei dati lacunosi. La prossima relazione annuale sul controllo delle esportazioni per il 2023 includerà dati del 2022 relativi alle licenze raccolti secondo una metodologia aggiornata.

Il contesto

Il 2021 ha visto l’entrata in vigore del Regolamento UE 2021/821, che ha rappresentato un’importante pietra miliare nello sviluppo della politica di controllo delle esportazioni dell’UE. Il Regolamento impone, tra le altre cose, alla Commissione Europea di pubblicare una relazione annuale che comprenda informazioni sulle autorizzazioni, i rifiuti e i divieti, nonché sull’amministrazione e l’esecuzione dei controlli, secondo una precisa metodologia di rendicontazione, che si applica alle attività di concessione di licenze dal 2022.

L’aggiornamento statistico è stato pubblicato il 19 ottobre scorso insieme alla relazione annuale sugli investimenti esteri diretti (IDE); entrambe rappresentano, insieme, modi per controllare il commercio e gli investimenti strategici allo scopo di tutelare la sicurezza nell’Unione Europea.

I beni a duplice uso: statistiche 2021

Nel 2021, le esportazioni di beni a duplice uso hanno rappresentato il 2,1% delle esportazioni totali extra-UE-27, per un valore totale di domande di esportazione pari a 45,5 miliardi di EUR. Gli scambi di fatto autorizzati hanno raggiunto un valore pari a 38,5 miliardi di EUR, coprendo l’1,8% del totale delle esportazioni extra-UE-27, con una maggioranza di operazioni autorizzate in base a licenze individuali (circa 19.747 nel 2021) e 11 licenze globali. Solo una piccola parte delle esportazioni è stata effettivamente negata (sono 568 le domande rifiutate), pari allo 0,6% del valore delle esportazioni controllate a duplice uso per il 2021 e allo 0,01% delle esportazioni totali extra-UE-27.

Per quanto riguarda le destinazioni per le licenze di esportazione, le prime 25 destinazioni extra-UE hanno rappresentato il 96% del valore della licenza. Tra le principali destinazioni troviamo Cina, Corea del Sud, Taiwan, Stati Uniti e Regno Unito. In riferimento ai trasferimenti intra-UE, le principali destinazioni sono state rappresentate da Francia, Finlandia, Repubblica Ceca, Germania e Belgio.

In base alla ripartizione delle licenze per categorie di articoli secondo quanto indicato dall’Allegato I del Regolamento, tra le categorie principali per valore troviamo la categoria 5 per le telecomunicazioni e la sicurezza dell’informazione, la categoria 0 per le materie nucleari, strutture e attrezzature, e la categoria 3 sull’elettronica.

Nel corso del 2021 un gruppo di esperti di tecnologie di sorveglianza ha condotto uno scambio tecnico di informazioni sull’applicazione dei controlli sugli elementi di cyber sorveglianza. I dati raccolti presso gli Stati membri mostrano un aumento del numero di licenze per l’esportazione di tali articoli, con un totale di 115 licenze per gli articoli di cyber-sorveglianza elencati rilasciate, rispetto alle 37 licenze del 2020. Nello stesso periodo, sono state rifiutate 35 richieste.

Investimenti esteri diretti in Unione Europea: il report 2022

Secondo quanto riportato dalla relazione annuale sugli investimenti esteri diretti (IDE) in Unione Europea, presentata lo scorso 19 ottobre, nel corso del 2022 la Commissione europea ha analizzato oltre 420 investimenti esteri diretti (IDE) nell’UE sulla base del Regolamento UE 2019/452 sul controllo degli IDE, per un valore totale di 1200 miliardi di EUR. Nella maggior parte dei casi, gli investimenti esteri riguardavano il manifatturiero (in cui rientrano varie attività in settori quali l’energia, l’industria aerospaziale, la difesa, i semiconduttori, la salute, il trattamento e l’archiviazione dei dati, la comunicazione, i trasporti e la cybersicurezza) e l’Information&Communication technology.

Il contesto

Il Regolamento UE 2019/452 istituisce un meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri in materia di controllo degli IDE, basato sullo scambio di informazioni in merito alle operazioni soggette a verifica a livello di singoli Stati membri. La decisione su quali investimenti controllare, approvare, sottoporre a condizioni o bloccare spetta infatti sempre allo Stato membro in cui ha luogo l’investimento.

Dall’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/452, gli Stati membri dotati di un meccanismo di controllo (tra cui l’Italia) sono passati da 11 a 21, e altri sono in procinto di dotarsene. Gli Stati che applicano regimi di controllo degli IDE sono tenuti a notificare agli altri Stati membri e alla Commissione europea gli investimenti esteri diretti, nel caso in cui rischino di incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico in più di uno Stato membro o abbiano un impatto su progetti o programmi strategici di interesse collettivo per l’UE. Gli investimenti notificati sono poi analizzati dalla Commissione e, qualora destino preoccupazioni, la Commissione stessa o altri Stati membri possono condividerle con lo Stato membro notificante, che ne tiene conto al momento di decidere in merito all’investimento.

I dati

Nel 2022 è stato sottoposto a controllo formale da parte degli Stati membri circa il 55% del totale delle richieste di autorizzazione e dei casi d’ufficio; di questi, l’86% è stata autorizzato senza condizioni, il 4% si è ritirato dalla richiesta, nel 9% dei casi gli Stati membri hanno imposto misure di attenuazione come condizione per autorizzare le operazioni, e l’1% è stato bloccato. Per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti da Russia e Bielorussia, particolarmente attenzionati in quest’epoca storica, nel 2022 la Russia ha rappresentato meno dell’1,4% dei casi notificati e la Bielorussia lo 0,2%.

Questi dati testimoniano l’utilità del Regolamento e dei relativi controlli nel prevenire gli investimenti che pongono rischi per la sicurezza o l’ordine pubblico, in un’epoca fortemente caratterizzata da crescenti tensioni geopolitiche, senza però limitare il flusso complessivo di investimenti esteri verso l’UE.

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