ADM: novità in tema di semplificazione del calcolo del “valore in dogana” all’importazione

19 Dicembre 2025

Introduzione

Il 24 novembre 2025 ADM ha pubblicato la Circolare 30/2025, che riordina le disposizioni che regolamentano la materia della semplificazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci ex art. 73 Reg. (UE) n. 952/2013, contenute nella circolare 5/D del 2017.

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Destinatari e finalità dell’istituto della semplificazione

Il 24 novembre 2025 ADM ha pubblicato la Circolare 30/2025, che riordina le disposizioni che regolamentano la materia della semplificazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci ex art. 73 Reg. (UE) n. 952/2013, contenute nella circolare 5/D del 2017.

 

I vantaggi derivanti dall’utilizzo della semplificazione del valore in dogana delle merci ex art. 73 Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU) riguardano principalmente gli operatori che importano regolarmente merci con elementi del valore in dogana variabili (ad esempio: royalties, commissioni e spese di mediazione, trasporti, costi assicurativi, etc.), in quanto tale istituto consente loro di:

 

  • determinare con certezza gli elementi del valore in dogana che all’atto dell’importazione non possono ancora essere conosciuti;

 

  • evitare il ricorso alla dichiarazione semplificata di cui all’art. 166 CDU, e l’aumento di costi amministrativi dal suo utilizzo ripetitivo. Infatti, presupponendo il rinvio ad un momento successivo la definizione degli importi che costituiscono il valore da dichiarare in dogana, essa comporta la conseguente successiva presentazione di dichiarazioni integrative complementari.

Ambito di applicazione

La semplificazione ex art. 73 CDU può essere utilizzata:

 

  • previo rilascio dell’autorizzazione doganale Customs Value Authorisation (CVA) su richiesta dell’operatore economico;

 

  • con esclusivo riferimento al solo regime dell’importazione;

 

  • solo qualora il valore in dogana sia determinato tramite il metodo del valore di transazione ex art. 70 CDU, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’UE;

 

  • in riferimento agli elementi compresi nel valore di transazione ai sensi dell’art. 70 par.2 CDU, ossia tutti i pagamenti, già effettuati o ancora da effettuarsi, come condizione della vendita delle merci delle merci importate;

 

  • in riferimento agli ulteriori elementi del valore che devono essere aggiunti al valore di trasazione ex art. 71 CDU se non già inclusi (ad esempio: commissioni e spese di mediazione, royalties, nolo extra-UE, costi di imballaggio, matrici, stampi, lavori di ingegneria, design, diritti di licenza) e quelli che devono essere sottratti ex art. 72 CDU se inclusi (ad esempio: nolo intra-UE, spese per montaggio, costruzione, installazione, manutenzione successive all’importazione, etc.).

Condizioni per ottenere l’autorizzazione “Customs Value Authorisation” (CVA)

Per ottenere l’autorizzazione CVA, l’operatore richiedente deve dimostrare la sussistenza di presupposti oggettivi e soggettivi.

 

Oggettive

 

  • La sproporzione del costo amministrativo connesso all’utilizzo della dichiarazione semplificata. L’operatore deve provare che l’utilizzo continuativo di dichiarazioni semplificate ex art. 166 CDU comporterebbe costi amministrativi sproporzionati in quanto caratterizzati da elevata ripetitività di presentazione di dichiarazioni integrative complementari ex art 146 RD.

 

  • Non significativa differenza rispetto al valore determinato in assenza della semplificazione. L’operatore deve provare, mediante dati oggettivi e quantificabili, che il valore in dogana dichiarato con il ricorso alla semplificazione ex articolo 73 CDU non differirà sostanzialmente dal valore in dogana determinato in assenza della semplificazione.

 

Soggettive

 

Per ottenere l’autorizzazione CVA, l’operatore richiedente deve dimostrare di possedere alcuni dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione AEO:

 

  • assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, come previsto dall’art. 39, lettera a), del codice;

 

  • utilizzo di un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati, ed in grado di facilitare i controlli doganali mediante audit;

 

  • organizzazione amministrativa corrispondente al tipo e alla dimensione dell’impresa in relazione alla gestione dei flussi di merci e dotata di un sistema di controllo interno, che permetta di individuare le transazioni illegali o irregolari.

Principali novità introdotte dalla Circolare 30/2025

  • Aggiornamento indicazioni operative riguardanti l’iter di presentazione dell’istanza e procedimento autorizzativo attraverso Customs Decisions System (CDS): modalità di presentazione della domanda, informazioni richieste all’operatore, formula da utilizzare per il calcolo del valore proposta dall’operatore ed evidenze richieste, tempi e modalità per registrazione ed accettazione della domanda presso Ufficio Origine e valore, per gestione istruttoria, per accoglimento e mancato accoglimento dell’istanza da parte di ADM.

 

  • Introduzione validità senza limiti di tempo delle autorizzazioni CVA già rilasciate ed in essere alla data del 31/12/2025: l’Ufficio Origine e valore provvederà a modificare in tal senso nel sistema CDS la validità temporale delle autorizzazioni, già rilasciate e in essere alla data del 31 dicembre 2025, dandone comunicazione, mediante pec, agli operatori economici titolari.

 

  • Introduzione monitoraggio annuale obbligatorio: ADM verificherà annualmente che la formula di calcolo del valore adottata sia ancora attuale, che i dati delle importazioni continuino a confermarne la validità e che l’organizzazione interna dell’azienda rispetti ancora i requisiti richiesti.

 

  • Gestione della decisione CVA nell’ambito del Customs Decisions System (CDS): disciplina per l’adozione dei provvedimenti di annullamento, modifica, riesame, sospensione, revoca dell’autorizzazione CVA da parte del Direttore Dogane ed Ufficio Origine e valore.

Vantaggi per gli operatori

I principali possibili vantaggi nell’utilizzo della semplificazione ex art. 73 CDU sono:

 

  • maggiore efficienza nella gestione degli elementi del valore in dogana legati a costi variabili;

 

  • riduzione di costi amministrativi eccessivi legati alla presentazione ripetitiva di dichiarazioni semplificate e relative dichiarazioni integrative;

 

  • prevenzione di contestazioni e contenziosi da parte dell’Autorità Doganale.

 

ZPC rimane a disposizione per approfondimenti e consulenze sul tema.